Art.1 – Il "GRUPPO ARCHEOLOGICO BRESCELLESE" si costituisce quale libera associazione culturale, apartitica, aperta all'adesione di tutti i cittadini anche non residenti nel Comune di Brescello, in collaborazione con la Biblioteca Comunale "A. Panizzi" di Brescello. Il GRUPPO assume denominazione specifica:
GRUPPO ARCHEOLOGICO BRESCELLESE "MARCO SALVIO OTONE".
Art. 2 – Il "GRUPPO ARCHEOLOGICO BRESCELLESE" persegue le seguenti finalità:
Art. 3 – L'attività del "GRUPPO ARCHEOLOGICO BRESCELLESE" è regolata dalle seguenti norme fondamentali:
Art. 4 – Al "GRUPPO ARCHEOLOGICO BRESCELLESE" possono aderire tutte le persone che abbiano compiuto la maggiore età. E' facoltà del Consiglio Direttivo accettare l'adesione di persone con età inferiore.
Art. 5 – I soci si suddividono in:
Art. 6 – Ogni socio è tenuto al versamento della quota d'ammissione.
Art. 7 – Tutti i Soci hanno diritto di voto all'Assemblea. Ciascuno può essere portatore fino ad un massimo di tre deleghe scritte. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono prese a maggioranza semplice.
Art. 8 – La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante avvisi spediti dalla sede sociale in tempo utile o attraverso procedure telematiche.
L'Assemblea, in prima convocazione, è legalmente costituita con la partecipazione della maggioranza dei Soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.
Art. 9 – Sono organi sociali:
Art. 10 – All'Assemblea compete:
Art. 11 – Al Consiglio Direttivo compete:
Art. 12 – Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, con la presenza di almeno quattro membri votanti. La seduta del Consiglio Direttivo deve essere presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente.
Art. 13 – Al Presidente, e in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente, compete la rappresentanza di fronte ai terzi, nonché la facoltà di adottare provvedimenti d'urgenza ai fini della realizzazione degli obiettivi esposti nell'art.2, da sottoporre a rettifica del Consiglio Direttivo entro 30 giorni.
Art. 14 – Al Segretario compete:
Art. 15 – Al Tesoriere compete l'amministrazione della Cassa Sociale.
Art. 16 – Le cariche sociali hanno durata annuale ed è ammesso il principio della rieleggibilità.
Art. 17 – Il presente Statuto può essere modificato soltanto con deliberazione dell' Assembla, su proposta del Consiglio Direttivo o di un terzo dei Soci.
La modifica dello Statuto è valida se deliberata dall'assemblea con la partecipazione dei due terzi dei Soci ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
Art. 18 – Lo scioglimento del "GRUPPO" è deliberato dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei Soci.